Art. 13.

      1. Il CRIE e gli uffici regionali di cui all'articolo 12 si avvalgono del supporto di personale di segreteria dipendente da pubbliche amministrazioni, allo scopo comandato, il cui numero e le cui qualifiche sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
      2. La segreteria del CRIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri ed è affidata a un funzionario della carriera diplomatica di qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata.
      3. Il funzionario di cui al comma 2 e il personale di segreteria di cui al presente articolo non possono essere contemporaneamente addetti ad alcun altro incarico all'interno della pubblica amministrazione.